IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo; Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo; Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanze del 13 luglio 1999 e 25 ottobre 1999, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 10 settembre 1999; Viste le deliberazioni del senato accademico di data 20 novembre 2000 e 18 dicembre 2000, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2000, sono stati approvati rispettivamente l'inserimento nello statuto dell'Universita' di Trieste dell'art. 41 (Difesa in giudizio dell'Universita'), con conseguente modificazione dell'art. 5, commi 6-11 del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste nonche' la modificazione dell'art. 19 dello statuto medesimo; Viste le note rettorali del 13 dicembre 2000 e 29 dicembre 2000, rispettivamente prot. n. 20000036459 e n. 20000038038, di trasmissione al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle deliberazioni del senato accademico del 20 novembre 2000 e del 18 dicembre 2000 di approvazione delle succitate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste; Preso atto che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 febbraio 2001, prot. n. 396, non ha espresso alcun rilievo in merito alle modificazioni succitate; Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le summenzionate modificazioni dello statuto nonche' del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste; Decreta: Art. 1. E' approvato l'inserimento del seguente art. 41 (Difesa in giudizio dell'Universita'), nello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste: "Art. 41 (Difesa in giudizio dell'Universita') - La rappresentanza e difesa in giudizio dell'Universita', dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle magistrature ordinarie civili, penali, amministrative e speciali, sono affidate, di norma, all'avvocatura dello Stato. Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, ed in quelle nelle quali ragioni di urgenza e o di specializzazione lo richiedano, l'Universita' potra' avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando l'eccezionale scelta con adeguata motivazione. I commi precedenti non si applicano alle ipotesi disciplinate dall'art. 31, comma 3, di assunzione a carico dell'Universita' di spese di difesa legale per l'assistenza in giudizio di dipendenti.".