IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare agli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Trieste, ed in
particolare  all'art.  38,  relativamente alle modifiche allo statuto
medesimo;
  Visto   il  regolamento  generale  di  Ateneo  transitorio,  ed  in
particolare  all'art.  3,  relativamente  alle modifiche allo statuto
medesimo;
  Preso  atto  dei  pareri  espressi  dal  consiglio  degli studenti,
adunanze  del 13 luglio 1999 e 25 ottobre 1999, e dal consiglio delle
strutture scientifiche, adunanza del 10 settembre 1999;
  Viste  le  deliberazioni  del senato accademico di data 20 novembre
2000  e  18 dicembre  2000, con cui, acquisito il parere conforme del
consiglio   di  amministrazione  del  23 febbraio  2000,  sono  stati
approvati     rispettivamente     l'inserimento     nello     statuto
dell'Universita'   di   Trieste  dell'art.  41  (Difesa  in  giudizio
dell'Universita'),  con  conseguente modificazione dell'art. 5, commi
6-11  del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita'
degli  studi  di  Trieste nonche' la modificazione dell'art. 19 dello
statuto medesimo;
  Viste  le  note  rettorali del 13 dicembre 2000 e 29 dicembre 2000,
rispettivamente   prot.   n.   20000036459   e   n.  20000038038,  di
trasmissione   al   Ministero   dell'Universita'   e   della  ricerca
scientifica  e  tecnologica delle deliberazioni del senato accademico
del  20 novembre  2000  e  del 18 dicembre 2000 di approvazione delle
succitate  modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo
transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste;
  Preso  atto  che  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  con  nota del 23 febbraio 2001, prot. n.
396,  non  ha  espresso  alcun  rilievo  in merito alle modificazioni
succitate;
  Ritenuto   che   sia   stato  utilmente  compiuto  il  procedimento
amministrativo  previsto  per  le  summenzionate  modificazioni dello
statuto  nonche'  del  regolamento  generale  di  Ateneo  transitorio
dell'Universita' degli studi di Trieste;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvato l'inserimento del seguente art. 41 (Difesa in giudizio
dell'Universita'),  nello  statuto  dell'Universita'  degli  studi di
Trieste:
  "Art.  41 (Difesa in giudizio dell'Universita') - La rappresentanza
e  difesa  in  giudizio  dell'Universita', dei suoi organi e dei suoi
centri   di  imputazione  di  interessi,  innanzi  alle  magistrature
ordinarie  civili,  penali, amministrative e speciali, sono affidate,
di norma, all'avvocatura dello Stato.
  Nelle  ipotesi  di  conflitto  virtuale o reale di interessi, ed in
quelle  nelle  quali  ragioni  di  urgenza e o di specializzazione lo
richiedano, l'Universita' potra' avvalersi del patrocinio di avvocati
del  libero  foro,  supportando  l'eccezionale  scelta  con  adeguata
motivazione.
  I  commi  precedenti  non  si  applicano  alle ipotesi disciplinate
dall'art.  31,  comma  3,  di assunzione a carico dell'Universita' di
spese di difesa legale per l'assistenza in giudizio di dipendenti.".